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22-02-2022
Le nuove contestazioni nel processo penale
Modifica dell′imputazione: premessa La modifica dell′imputazione nel dibattimento costituisce oggetto della disciplina degli artt. da 516 a 522 c.p.p., la quale opera una differenziazione a seconda che il dibattimento faccia emergere: a. un fatto diverso da quello originariamente contestato - art. 516 c.p.p.; b. una circostanza aggravante dapprima non contestata, ovvero un reato connesso - art. 517 c.p.p.. c. un fatto nuovo - art. 518 c.p.p. Il fatto diverso Lart. 516 c.p.p. disciplina il caso in cui, nel corso dell′istruzione dibattimentale, il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. La giurisprudenza di legittimità afferma che è diverso, ai fini della norma in questione, non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf. Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987; Cass. pen., sez. VI, 26/03/2013, n. 26284; Cass. pen., sez. II, 10/02/2012, n. 18868). Ciò posto, dunque, l′articolo in commento stabilisce che se, nel corso dell′istruttoria dibattimentale, il fatto risulta diverso da quello originariamente contestato, là dove non appartenga alla competenza di un Giudice superiore, il Pubblico Ministero modifica limputazione e procede alla relativa contestazione. Oltre a ciò, se, a seguito della modifica: a. il reato risulta attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l′inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli artt. 519, comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli; b. risulta un reato per il quale è prevista l′udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l′inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine poco sopra indicato. Diritti dellimputato Là dove sia stata effettuata una contestazione di fatto diverso, all′imputato sono riconosciuti i seguenti diritti: a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell′art. 519 c.p.p. commi 1 e 2; b. può chiedere l′ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2, ultimo inciso, c.p.p); c. può chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l′applicazione della pena a norma dell′art. 444 c.p.p., l′oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento La norma di cui all′art. 517 c.p.p. disciplina l′ipotesi c.d. di contestazione suppletiva. Secondo quanto disposto da tale articolo, qualora nel corso dell′istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dellart. 12, comma 1, lett. b), ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il Pubblico Ministero contesta all′imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. Anche in tal caso, se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l′inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli artt. 519, comma 2 e 520, comma 2 c.p.p., prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l′udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l′inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine poco sopra indicato. Anche in caso di contestazione suppletiva, l′imputato: a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dellart. 519 c.p.p. commi 1 e 2; b. può chiedere l′ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2 ultimo inciso c.p.p.); c. può chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l′applicazione della pena a norma dellart. 444 c.p.p., l′oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova. Fatto nuovo risultante dal dibattimento L′ipotesi in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto nuovo è disciplinata dalla norma di cui allart. 518 c.p.p. Al lume della giurisprudenza di legittimità, è nuovo il fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf., fra le tante, Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987). Talché, fuori dei casi previsti dallart. 517 c.p.p., se nel corso del dibattimento risulta a carico dell′imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio, il Pubblico Ministero procede nelle forme ordinarie. Tuttavia, il Presidente, qualora il Pubblico Ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell′imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti. Quando è contestato un fatto nuovo, l′imputato: a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell′art. 519 c.p.p. commi 1 e 2; b. può chiedere l′ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2, ultimo inciso). Diritti delle parti Dove emergano nuove contestazioni, il codice di rito fa salvi taluni diritti delle parti, i quali formano oggetto della disciplina di cui all′art. 519 c.p.p. Più in particolare, nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il Presidente informa l′imputato che può chiedere un termine per la difesa. Se l′imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dallart. 429 c.p.p, ossia, 20 giorni, ma comunque non superiore a quaranta. In ogni caso l′imputato può chiedere l′ammissione di nuove prove a norma dell′art. 507 c.p.p.. Nuove contestazioni all′imputato assente Ai sensi dellart. 520 c.p.p. quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 c.p.p. all′imputato assente, il Pubblico Ministero chiede al Presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all′imputato. In tal caso, il Presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione. La sospensione è disposta per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dallart. 429 (vale a dire, 20 giorni), ma comunque non superiore a quaranta giorni. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. Modifiche della composizione del Giudice a seguito di nuove contestazioni Secondo quanto stabilito dalla norma di cui all′art. 521-bis c.p.p., se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli artt. 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518 c.p.p., il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l′udienza preliminare e questa non si è tenuta, il Giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. L′inosservanza di tale disposizione deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. Correlazione tra l′ imputazione contestata e la sentenza e la nullità per difetto di contestazione L′art. 521 c.p.p. pone il principio di correlazione tra limputazione contestata e la sentenza. Invero, il potere di modificare l′imputazione spetta soltanto al Pubblico Ministero, secondo le modalità sopra descritte e non anche al Giudice, il quale potrà, al più, dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, là dove quest′ultimo sia identico a quello contenuto nella contestazione, ma debba essere più correttamente sussunto entro il paradigma descrittivo di altro reato. In questo contesto, l′art. 521 c.p.p. stabilisce che nella sentenza il Giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell′imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, c.p.p. Nello stesso modo il giudice procede se il Pubblico Ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p. L′art. 522 c.p.p prevede la sanzione della nullità della sentenza, per difetto di contestazione, nel caso di inosservanza di tutte le disposizioni relative alle nuove contestazioni. Tuttavia, la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante. Secondo la giurisprudenza di legittimità, trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto ad essere leso, in tali casi, è il diritto di difesa. In conseguenza di ciò, essa dovrà, dunque, essere rilevata o dedotta prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo a quello in cui si è verificata, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità là dove il vizio riguardi la pronuncia di primo grado e non sia stato denunciato in appello.