L′errore diagnostico non si configura soltanto quando di fronte ai sintomi accusati dal paziente il medico non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia. Ma sussiste pure se il sanitario omette di disporre un accertamento che può fare luce sulla malattia. Se il paziente muore, non si può assolvere il professionista in base a un giudizio controfattuale che non tiene conto del dato anamnestico fornito dal precedente intervento chirurgico subito dal malato, che può portare complicanze. Pesa poi la condotta del medico: manca di avvisare i parenti che il presidio in cui opera non sarebbe in grado di affrontare un′eventuale emergenza chirurgica. È quanto emerge dalla sentenza 5855/22, pubblicata il 21 febbraio dalla quarta sezione penale della Cassazione. Fuori tempo Accolto il ricorso proposto dalle parti civili dopo la doppia sconfitta in sede di merito: sbrigativa e contraddittoria la motivazione della Corte d′appello che assolve i due pediatri dall′accusa di omicidio colposo dopo la morte della bimba di sedici mesi. È troppo tardi, ormai, quando si decide il trasferimento della piccola nell′ospedale del capoluogo: la minore, intubata in ritardo, muore di occlusione intestinale. Il punto è che la bambina è nata con l′atresia, che non fa sviluppare le anse intestinali e ha come complicanze il volvolo e la formazione di briglie: quando si presenta all′ospedale ha già subito un intervento all′intestino. Ma la radiografia, che pure è un esame di routine, non viene disposta con urgenza né sollecitata. Negligenza e imperizia Sono gli stessi periti a sottolineare che i medici avrebbero dovuto invece escludere in breve tempo patologie che richiedevano interventi chirurgici: serve oltre un′ora per raggiungere l′ospedale del capoluogo e il trasferimento può mettere in pericolo la vita della paziente. La circostanza viene tuttavia taciuta alla madre della piccola. Il tutto mentre secondo la giurisprudenza di legittimità il sanitario risponde di omicidio colposo se viene meno a una corretta diagnosi per negligenza e imperizia laddove l′omissione si risolve nel mancato intervento che invece avrebbe potuto salvare la vita del paziente. La causa prosegue davanti al giudice civile competente per valore in grado d′appello.