Patrocinante in Cassazione
10-03-2022
Non bastano i precedenti penali a escludere la non punibilità per particolare tenuità della condotta
Non bastano i precedenti penali a escludere la non punibilità per particolare tenuità della condotta: possono tuttavia assumere valenza ostativa se l′imputato è stato dichiarato delinquente abituale o ha commesso più reati della stessa indole. Lo ha stabilito oggi la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 8302/22. La Corte dappello aveva condannato a un anno e mezzo un uomo per avere attestato falsamente che nessuno dei familiari conviventi era proprietario di immobili o percepiva redditi. Al contrario, in base agli accertamenti effettuati, il figlio convivente era risultato proprietario di un immobile e di un′autovettura. Il giudice di merito aveva rilevato che, alla luce dei numerosi precedenti penali, il fatto non poteva essere considerato occasionale, per cui non poteva essere applicata la causa di non punibilità prevista dallart. 131 bis Cp. Il ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato il fatto che non cerano condizioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto quali motivi abbietti, futili, crudeltà o sevizie. Inoltre, a suo avviso, mancava l′abitualità della condotta criminosa: il giudice di merito aveva considerato negativamente il dato dei precedenti penali, mentre i parametri valutativi previsti dallart. 131 bis Cp hanno natura oggettiva. Per i Supremi giudici il motivo è fondato. Al riguardo, hanno ricordato che la non punibilità è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell′offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell′esiguità del danno o del pericolo, cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell′offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore esclude nel caso in cui l′autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Dunque, l′operatività dell′istituto va esclusa quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi: quindi, il mero richiamo di plurimi precedenti penali non è sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento dell′esimente. Infine, la Suprema Corte ha ricordato che i precedenti penali possono assumere valenza ostativa solo dove l′imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole. Pertanto, la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio.