Patrocinante in Cassazione
29-10-2024
Regime temporale di applicabilità dell′art. 270, comma 1, c.p.p.
Depositata la sentenza delle Sezioni Unite sull′utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi
Con ordinanza n. 46832 del 14 novembre 2023, la Quinta sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all′art. 270 c. 1 c.p.p. nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest′ultimo sia stato iscritto dopo tale data. Al riguardo, si erano, infatti, andati delineando due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, aventi ad oggetto la corretta identificazione dell′ambito applicativo temporale dell′art. 270, comma 1, c.p.p., così come modificato dal d.l. n. 161 del 2019. Stando ad una prima lettura, tale locuzione avrebbe dovuto riferirsi a quei procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni disposte aliunde (cfr. Cass. pen., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37169). Una differente interpretazione, invece, riteneva che il novum non fosse applicabile alle captazioni che, sebbene autorizzate successivamente al 31 agosto 2020, si riferivano a procedimenti penali iscritti in epoca antecedente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43235). Con la sentenza n. 36764 depositata il 3 ottobre 2024 (ud. 18 aprile 2024), la Suprema corte afferma che non può essere condiviso l′orientamento secondo cui la norma transitoria - art. 9 legge 216 del 2017 (come modificata nel 2020 nella parte in cui fa riferimento ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020) - dovrebbe essere interpretata nel senso di ritenere che, ai fini dell′applicazione del nuovo art. 270 cod. proc. pen., deve aversi riguardo alla data di iscrizione del procedimento diverso. Nel dirimere il contrasto, le Sezioni Unite hanno invece affermato il seguente principio di diritto: La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all′art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.