Si può dedurre solo in primo grado l′inosservanza del fisco sul termine dilatorio di sessanta giorni
L′inosservanza del fisco sul termine dilatorio di sessanta giorni dall′ispezione prima del quale non può essere emesso l′accertamento è deducibile solo in primo grado e non in appello. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l′ordinanza n. 5194 del 17 febbraio 2022, ha accolto il secondo motivo di ricorso presentato dallamministrazione finanziaria. Sul punto gli Ermellini hanno spiegato che nonostante l′ufficio fosse tenuto a rispettare il termine indicato dilatorio anche in ipotesi di accertamento c.d. breve", era onere del contribuente sollevare tale vizio già in primo grado e non, tardivamente e quindi inammissibilmente, in appello, atteso che il mancato rispetto delle garanzie di cui allart. 12 comma 7 L. 212/2000 integra un′eccezione in senso stretto, categoria che ricomprende tutti i vizi d′invalidità dell′atto impositivo per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre solo la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria si risolve in una mera difesa, estranea al divieto di cui all′art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale.