Patrocinante in Cassazione
18-02-2022
I figli non possono impugnare la sentenza di appello che dichiara nullo il divorzio del padre defunto
I figli non possono impugnare in Cassazione la sentenza di appello che dichiara nullo il divorzio del padre defunto. Lazione, infatti, ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi che restano legittimati a stare nel processo solo per obblighi di carattere economico. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con lordinanza 5236/22 del 17 febbraio che ha dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi di un uomo. Il defunto aveva originariamente agito per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la domanda era stata accolta nella contumacia della donna. La signora ha proposto appello lamentando di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notifica dellatto introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata presso un indirizzo dal quale la donna era sloggiata da anni, fissando la propria residenza anagrafica altrove. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per morte del coniuge nel corso del processo. La corte dappello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della nullità della notifica dellatto introduttivo e dichiarato altresì la cessazione della materia del contendere per morte del coniuge, originario attore. La nuova compagna del defunto ha quindi presentato ricorso in Cassazione in nome e per conto dei figli minori delluomo ma il collegio di legittimità ha affermato che i figli sono privi di legittimazione a impugnare la decisione di appello. Infatti, ha spiegato la Suprema corte, l′azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto o a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l′istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l′azione di divorzio già esercitata dal defunto, e a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del matrimonio.